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Alia

Disitaly group e il Progetto D•trust

La creazione di una riserva di valore in beni tangibili in ambito di diversificazione conservativa, il loro utilizzo per ottenere performance non esposte al rischio dei mercati piuttosto che per agevolare il passaggio generazionale, concorre a creare una maggiore serenità patrimoniale dei nostri Clienti.

Un importante tassello che dovrebbe posizionarsi all’interno di un progetto di pianificazione patrimoniale, un concetto più ampio che prevede una attenta programmazione e il supporto di esperti professionisti del settore. Questo sia per le necessità di protezione che di trasferimento patrimoniale. 

Nel 2015, Disitaly ha scelto il miglior partner possibile in tema di protezione e organizzazione patrimoniale avviando il progetto D•Trust per offrire ai propri clienti consulenze e servizi di altissimo livello in vantaggiosa ed esclusiva convenzione.

Nasce così il Progetto D•Trustdalla partnership con DBS Group, una delle più prestigiose Trust Co. italiane che fonda il suo credo sull’uso etico e meritevole del Trust.
Il Progetto, nato per fornire consulenza in materia di costituzione del Trust, si avvale della collaborazione di importanti professionisti, studi legali esperti di diritto societario e di famiglia, commercialisti e notai, in grado di guidare i Clienti nelle scelte di destinazione del proprio patrimonio.

Il TRUST è sicuro?

Che cos'è il TRUST?

Chi sono i soggetti del TRUST?

Perché istituire un TRUST?

Damiano Montani

Ogni strumento complesso può rendere più semplice la vita di ciascuno: occorre però un esperto affidabile e competente, che ci guidi nelle scelte più opportune.

Damiano Montani è da anni uno dei massimi esperti nella pianificazione patrimoniale e nello strumento del Trust ed è fondatore di DBS Trust Company SpA.

La sua professionalità è fondata sui molteplici incarichi che ricopre e dai numerosi studi in tema di pianificazione patrimoniale, volta anche al passaggio generazionale.

È infatti Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bergamo, dove è titolare dei corsi di “Valutazioni d’Azienda” e “Risk Assessment and Auditing in Multinational Entities”; è inoltre docente presso l’Accademia della Guardia di Finanza.

È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed al Registro dei Revisori Legali.

Il Trust è uno strumento giuridico che permette di separare un insieme di beni dalla propria sfera personale, dando loro una particolare destinazione. Se, ad esempio, destiniamo la casa di famiglia e un conto corrente a proteggerci il giorno in cui saremo anziani e deboli, oppure a proteggere nostro figlio quando avrà necessità di aiuto, la casa di famiglia e il conto corrente rimarranno vincolati allo scopo assegnato. Nessuno potrà impossessarsene, nessuno potrà destinarli ad altri scopi e ogni nostra responsabilità verso terzi non aggredirà questi beni, ma solamente i beni non assegnati in Trust.

• Il disponente: è colui che possiede i beni, li assegna al Trust e decide a quale scopo debbano essere destinati. Davanti al notaio firma un atto istitutivo, con il quale stabilisce come questi beni saranno amministrati, come andranno in successione, come i beneficiari ne godranno e tutte le altre regole necessarie ad amministrare e gestire correttamente il patrimonio.
• il beneficiario: è colui che godrà dei beni. Inizialmente come reddito (durante la vita del Trust) e successivamente come capitale (al termine del Trust). Di solito il disponente si autonomina anche beneficiario del solo reddito: così potrà godere dei beni fino a quando sarà in vita, lasciando agli eredi (altri beneficiari) il capitale, solo dopo la propria morte.
• Il trustee: è colui che si intesta i beni e li gestisce in Trust. Di solito è una Trust Company professionale.
• Il guardiano: è un amico fidato, un parente, un professionista di grande fiducia. Sorveglia l’operato del trustee affinché gestisca il patrimonio in modo corretto.

Assolutamente sì. Non ha nulla a che vedere con paradisi fiscali o società offshore. È riconosciuto dalla Legge italiana, paga regolarmente le tasse e, se correttamente istituito e gestito, è giuridicamente tutelato.

È un’obiezione che non ha motivo di esistere. Se il Trust è ben istituito e la Trust Company è seria e affidabile, non si corre nessun rischio, poiché:
• una Trust Company seria, gestisce correttamente i patrimoni affidati dai clienti, esponendo il proprio nome e quello dei propri amministratori alle sanzioni civili e penali in caso di cattiva gestione;
• il disponente può sempre ottenere precisi riscontri, attraverso lo scambio di lettere di intenti che permettono un’informazione riservata e trasparente;
• il guardiano é informato di ogni operazione straordinaria posta in essere dalla Trust Company. Il guardiano, in caso di dubbio, può revocare la Trust Company e nominarne un’altra;
• è consentito nominare un Collegio Sindacale: professionisti iscritti a un albo, responsabili del controllo dell’operato della Trust Company.Il Trust non è un’operazione rischiosa e chi ne asserisce il contrario, è semplicemente male informato.

Anche i più piccoli patrimoni possano essere assegnati in Trust. Dipende principalmente dalle prospettive del disponente, che potrebbe decidere di creare un piccolo Trust in giovane età per farlo crescere durante tutta la sua vita, avendo da subito messo al riparo i propri risparmi.

Trattandosi di uno strumento complesso, il prezzo del trust può rivelarsi di una certa entità. In generale, i costi sono i seguenti:
• costi di istituzione: è l’importo dovuto alla Trust Company. Comprende lo studio della situazione famigliare, della successione, dei rapporti di famiglia, della fiscalità della famiglia e delle imprese a essa collegate, della governance aziendale. Comprende i costi dell’atto notarile per l’istituzione e per l’assegnazione dei beni;
• imposte di donazione o di successione: l’assegnazione in Trust può sostituire di fatto la successione. Si versano pertanto le imposte di donazione o di successione sui beni assegnati. Imposte al momento molto favorevoli, per le quali si prevede un futuro inasprimento;
• costi di gestione: rappresentano i costi annuali sostenuti dalla Trust Company per la gestione del Trust: comprendono la gestione ordinaria, la contabilità e la dichiarazione dei redditi del Trust. L’ammontare di tale costo varia in base alle scelte del disponente in relazione all’entità dei servizi richiesti al trustee. È un costo molto contenuto rispetto al patrimonio. Spesso l’assegnazione in Trust potrebbe costare meno di una normale successione.

Il Trust può dare vantaggi fiscali, a norma di Legge, specialmente derivanti dall’imposta sulle successioni, in quanto applica la vigente normativa in materia, attualmente molto vantaggiosa. Il vantaggio fiscale non giustifica mai da solo l’istituzione di un Trust. Chi istituisce un Trust lo fa per i grandi vantaggi in termine di segregazione, successione, gestione del patrimonio.

Le motivazioni alla base dell’istituzione di un Trust sono svariate. Fra le più ricorrenti:
• dubito della correttezza del mio coniuge e voglio proteggere ciò che possiedo;
• desidero tutelare il mio coniuge anche quando non sarò più in vita, garantendogli la stessa protezione e tenore di vita odierno;
• i miei figli sono brave persone, ma con chi si sposeranno un giorno?
• i miei figli sono ancora molto giovani. Chi prenderà le redini del patrimonio nel caso dovessi mancare prematuramente, si comporterà correttamente con loro?
• non sono più in grado di gestire le mie attività e vorrei un supporto. Di chi mi posso fidare?
• desidero vivere all’estero e lasciare l’Italia. Chi gestirà i miei immobili di famiglia? Chi riscuoterà gli affitti? Chi programmerà le manutenzioni?
• temo che una disgrazia possa privarmi del benessere al quale sono abituato: vorrei possedere una riserva di sicurezza intoccabile, qualunque cosa accada;
• mio figlio è disabile: chi se ne occuperà un giorno, lo accudirà al meglio?
• vorrei intestare i miei beni, già da oggi, ai miei nipoti. Ma se non dovessero risultare riconoscenti?
• vorrei pianificare oggi la mia successione e nei prossimi 40 anni vedere come funziona, per magari modificarla;
• mio figlio è un gran lavoratore, ma suo fratello pensa solo a divertirsi. Cambierà? Chi lo proteggerà da sé stesso? Come fare a razionare il patrimonio affinché non possa mai ridursi in miseria ed evitare di penalizzare il figlio volonteroso?
• desidero sentirmi libero e senza pensieri perché i miei beni sono al sicuro.

Perché il Trust diventa l’unico azionista. Le decisioni sono fluide e le votazioni non sono disperse fra tanti eredi, ciascuno dei quali pensa solo al proprio tornaconto. Il Trust pensa innanzitutto all’azienda, nell’interesse della famiglia.

Qualsiasi bene può essere segregato in Trust :
• denaro;
• investimenti e polizze vita;
• quote di fondi comuni;
• azioni e obbligazioni quotate e non quotate;
• diritti di credito;
• beni immobili;
• aziende;
• titoli di partecipazione in società in genere, fra cui quelle di famiglia;
• diritti d’autore;
• beni e oggetti preziosi;
• collezioni d’arte;
• beni di pregio;
• altri beni mobili in genere.

Il termine del Trust è fissato nell’atto istitutivo, con la durata massima di 90 anni. Sarebbe preferibile che il Trust durasse più della vita del disponente: in caso contrario, il disponente riceverebbe ancora in vita i beni da lui stesso assegnati e il Trust perderebbe qualsiasi funzione successoria. Il Trust può permettere di scavalcare una generazione: ad esempio, il disponente istituisce il Trust a favore del figlio e del nipote (figlio del figlio). Il disponente gode del reddito degli investimenti; il figlio gode per tutta la vita del reddito degli investimenti; il nipote gode del reddito degli investimenti e al termine del Trust riceve il capitale.

Non può essere ideato per frodare i creditori, né per fuggire dai debiti tributari. Il Trust protegge da qualsiasi incidente, purché avvenuto dopo la sua istituzione e senza premeditazione. I patrimoni devono essere ovviamente di provenienza lecita e non possono derivare da evasione o da reati di alcun genere. Un Trust permette di compiere azioni esclusivamente e pienamente legali.

Si, secondo le modalità inserite nell’atto istitutivo del Trust e disposto nelle “lettere di intenti”. Resta inteso che tale operazione deve essere sconsigliata, in quanto non solo vanifica lo scopo successorio, ma elimina la sicurezza data dalla segregazione dei beni.

I beni segregati, non possono essere direttamente gestiti da chi li ha assegnati al Trust. Tuttavia, l’atto istitutivo e le lettere di intenti permettono che il bene sia gestito dalla Trust Company in osservanza dei desideri del disponente.

Sono lettere con cui il disponente “integra” le volontà espresse nell’atto istitutivo del Trust. Con queste lettere, scritte in modo riservato, il disponente comunica al trustee, informazioni o modifiche della situazione famigliare, raccomanda di seguire le proprie direttive generali nella gestione dei beni, consiglia le opzioni tecniche da intraprendere. Il trustee gestisce gli interessi del Trust armonizzandoli alle direttive del disponente, purché non siano lesive degli interessi del patrimonio e del Trust.

È possibile che il disponente si auto-nomini trustee, evitando i costi della Trust Company. Si tratta del cosiddetto “Trust auto-dichiarato”. La Cassazione ha però più volte manifestato serie perplessità sulla validità di questo tipo di Trust, dove di fatto la segregazione del patrimonio è solo apparente, in quanto il disponente continua a gestire personalmente i propri beni. Questo Trust non tutela adeguatamente il patrimonio segregato e si potrebbe pertanto rivelare inutile proprio nel momento del bisogno.

Il Trust non risente delle vicessitudini della Trust Company. Il patrimonio del Trust è infatti segregato non solo rispetto al patrimonio del disponente e dei beneficiari, ma anche rispetto al patrimonio del trustee e della Trust Company.

Se il rapporto con la Trust Company dovesse incrinarsi, il guardiano può con una semplice scrittura notarile, nominare un’altra Trust Company, trasferendo a essa il Trust, senza alcuna conseguenza, poiché il Trust è basato sulla fiducia e se questa viene meno, il rapporto deve potersi interrompere con semplicità.

Ogni anno la Trust Company redige il bilancio della gestione del Trust e lo sottopone all’approvazione del guardiano che vigila sulla gestione contabile. Alle scadenze di Legge, la Trust Company invia la dichiarazione dei redditi per conto del Trust.

Il soggetto estraneo in questione è rappresentato da un trustee collaudato e, se consideriamo che i beni possono considerarsi al sicuro solo quando non sono nel possesso di una persona fisica, la risposta viene da sé. Finché il disponente è in vita, può comunque intervenire nella gestione, modificando l’atto istitutivo o indirizzando al trustee le proprie direttive, attraverso le letters of wishes.

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